Il notariato e le D.A.T.

3/4/2017
Rosaria Bono

Il notariato in genere non è di principio favorevole o contrario al testamento biologico, ma si preoccupa di dare risposte il più possibile esaurienti ai cittadini che quotidianamente si rivolgono ai notai.

È un qualcosa che il notaio fa sempre, nella sua quotidiana attività di mediatore culturale tra il mondo del diritto e la vita reale dei cittadini.

Ed è un'attività che deve fare anche di fronte ai vuoti legislativi. In particolare nelle materie a forte valenza sociale come quelle di cui parliamo oggi: le disabilità, la famiglia, il volontariato.

In tutte queste materie il notaio si presenta come ascoltatore e come consulente globale delle persone e delle famiglie a 360 gradi e cerca sempre di dare delle risposte concrete, studiando e proponendo soluzioni, talvolta anche molto innovative, che raggiungano al meglio il risultato richiesto.

Ma quando la legge non c’è, o non è chiara, o non copre tutte le diverse situazioni che si pongono nella realtà, è dovere del notariato richiamare i decisori politici a riflessioni che nascono dall'esperienza sul campo di operatori particolarmente qualificati, quali sono i notai.

Dobbiamo partire da due dati di fatto: la richiesta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, considerate un diritto da tutelare dal 77% degli italiani (secondo il recenti sondaggio SWG), e la realtà dell’esistenza di numerosi Comuni italiani che hanno già istituito registri comunali delle DAT.

In materia di DAT bisogna rispettare tre fondamentali esigenze: certezza della provenienza, legalità del contenuto, conservazione e rintracciabilità.

Il notariato deve innanzi tutto richiamare l'attenzione dei decisori sulla delicatezza del momento dell'espressione della volontà.

Non può essere sottovalutato l'aspetto emotivo e della consapevolezza, come fondamentale è pure l'aspetto dell'attualità della volontà.

Una cosa è dire a voce quando si è giovani e si sta bene cosa in teoria non si vorrebbe per noi, altra cosa è al momento in cui si è ricevuta la diagnosi di una malattia degenerativa disporre del proprio trattamento sanitario per il momento in cui non si sarà più in grado di esprimere personalmente le proprie scelte.

La persona deve essere lucida, consapevole, libera da condizionamenti.

La volontà deve essere attentamente indagata e vagliata attraverso un preventivo giudizio di legalità, per evitare che non trovi, alla fine, reale realizzazione (a causa di errori nella stesura o errori nell'applicazione della legge che ne vanificano l'efficacia).

Per queste ragioni, riteniamo che le disposizioni anticipate di trattamento debbano rivestire la forma dell'atto pubblico, strumento che assicura tutte le caratteristiche di cui sopra (capacità, consapevolezza, libertà, legalità) sotto la copertura della pubblica fede o, in subordine, quella della scrittura privata autenticata dal notaio.

È altresì indispensabile la terzietà di chi riceve la dichiarazione. Non può essere ricevuta da soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella vicenda della malattia, dell'assistenza e del fine vita del disponente, in potenziale conflitto di interessi con il disponente, o con le persone che lo assistono. Pensiamo al familiare su cui grava l'assistenza, all'erede patrimoniale o anche al medico che deve effettuare o sospendere i trattamenti magari in disaccordo con i parenti.

Il notaio è per sua natura un pubblico ufficiale imparziale e indipendente.

Teniamo presente, anche, che si tratta di dati sensibili, il cui trattamento richiede particolare cura e garanzie di riservatezza.

Riteniamo che sia necessaria una piena consapevolezza del malato, anche dal punto di vista medico scientifico, e che pertanto sia auspicabile che al notaio si affianchi l'opera del medico curante, in funzione di testimone all'atto pubblico, o con una preventiva relazione medica che attesti la piena e specifica informazione data al disponente della patologia e dei trattamenti possibili.

La forma di atto notarile del documento contenente le DAT permetterebbe l'inserimento delle stesse in un Pubblico Registro informatizzato e accessibile nel rispetto della tutela della privacy, Registro che potrebbe essere tenuto dal notariato.

I dati nei Pubblici Registri (ora immobiliari e commerciali), secondo la legislazione vigente, possono essere inseriti solo dal pubblico ufficiale, notaio o magistrato, dopo il giudizio di legalità dell'atto stesso per assicurarne l'affidabilità.

Lo stesso principio deve valere per i registri delle DAT, che devono assicurare riconoscibilità, urgenza e accessibilità.

Il Registro deve essere unico, nazionale, affinché possa essere consultato dai medici rianimatori in qualunque luogo del territorio nazionale (ed eventualmente in un futuro essere collegato a livello europeo).

Registri comunali o regionali potrebbero essere esposti al rischio di diversità di trattamento tra una regione e l'altra e inoltre risultare di difficile consultabilità. Ricordiamo che i registri regionali sono già stati contestati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 262/2016, che ha richiamato la necessità dell’uniformità di trattamento sul territorio nazionale per esigenze imperative di eguaglianza e la riserva della competenza allo Stato in materia.

Il notariato è pronto per tenere questo Registro. I notai sono collegati da molti anni in rete tra loro e con la PA e da sempre aggiornano i registri pubblici in tempo reale, lavorano tra loro in rete, ad esempio gestendo a distanza le aste immobiliari on line. Sono quindi in grado di offrire sin da subito una alta professionalità.

Il notariato offre allo Stato la sua tecnologia e la sua professionalità per la realizzazione immediata del Registro informatico delle DAT e per la sua successiva gestione.

E’ auspicabile l’esenzione di queste DAT dall’obbligo di registrazione, l’esenzione dal bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta o tassa.